(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         del 24 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1. La presente legge, in attuazione  delle  disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina:
   a)   il   procedimento   di   approvazione   dei   progetti  e  di
autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento  e
di recupero dei rifiuti;
   b)  il  procedimento  di  rilascio di autorizzazioni all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.